Altre domande
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Altre domande
Nella circolare n. 32/2008 relativa a scrutini ed esami, al punto 4.1 si parla di scrutinio per il passaggio al terzo anno e di ammissione alla classe successiva del periodo biennale “in via ordinaria”. Per “via ordinaria” si intende il normale scrutinio?
Si. È previsto lo scrutinio sia per il passaggio al terzo anno che per l’ammissione all’interno del primo periodo biennale (dal primo al secondo anno di corso).
La via ordinaria di cui parla la circolare serve a precisare che, per la scuola secondaria di primo grado, la decisione della non ammissione, in casi motivati, viene assunta a maggioranza, come tutte le delibere dei normali scrutini, mentre nella scuola primaria tale decisione viene assunta all’unanimità.
A proposito della non validazione dell’anno scolastico per mancato raggiungimento dei limiti di presenza alle lezioni da parte degli studenti, ci è sorto qualche dubbio di interpretazione per la dizione utilizzata nella circolare n. 32/2008: “Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto”. Quel “pur considerando” sta a significare che il raggiungimento del limite di tre quarti di presenza alle lezioni sia comunque dovuto?No. L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 dispone che “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”
La circolare n. 32/2008 non può, ovviamente, modificare tale disposizione.
La frase posta tra virgolette nella domanda va intesa così: “Se, nonostante l’applicazione delle eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, non si raggiunge il limite previsto, è disposta la non ammissione alla classe successiva o all’esame”.
A proposito dei casi eccezionali che contribuiscono alla determinazione delle deroghe al limite di frequenza, la circolare n. 32 invita a tener conto di eventuali impedimenti di natura oggettiva sopraggiunti in corso d’anno (si pensi, ad esempio, alle interruzioni delle attività didattiche per presenza di seggi elettorali).
Quest’anno la scuola adotterà ancora un proprio modello di certificazione delle competenze?
Si. Da quest’anno, tuttavia, le scuole, attraverso un ambiente interattivo disponibile dal 2 aprile, sul sito www.wikicompetenze.it, potranno ricavare spunti o inserire suggerimenti per la messa a punto di proposte di certificazione delle competenze.
Si. È previsto lo scrutinio sia per il passaggio al terzo anno che per l’ammissione all’interno del primo periodo biennale (dal primo al secondo anno di corso).
La via ordinaria di cui parla la circolare serve a precisare che, per la scuola secondaria di primo grado, la decisione della non ammissione, in casi motivati, viene assunta a maggioranza, come tutte le delibere dei normali scrutini, mentre nella scuola primaria tale decisione viene assunta all’unanimità.
A proposito della non validazione dell’anno scolastico per mancato raggiungimento dei limiti di presenza alle lezioni da parte degli studenti, ci è sorto qualche dubbio di interpretazione per la dizione utilizzata nella circolare n. 32/2008: “Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto”. Quel “pur considerando” sta a significare che il raggiungimento del limite di tre quarti di presenza alle lezioni sia comunque dovuto?No. L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 dispone che “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”
La circolare n. 32/2008 non può, ovviamente, modificare tale disposizione.
La frase posta tra virgolette nella domanda va intesa così: “Se, nonostante l’applicazione delle eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, non si raggiunge il limite previsto, è disposta la non ammissione alla classe successiva o all’esame”.
A proposito dei casi eccezionali che contribuiscono alla determinazione delle deroghe al limite di frequenza, la circolare n. 32 invita a tener conto di eventuali impedimenti di natura oggettiva sopraggiunti in corso d’anno (si pensi, ad esempio, alle interruzioni delle attività didattiche per presenza di seggi elettorali).
Quest’anno la scuola adotterà ancora un proprio modello di certificazione delle competenze?
Si. Da quest’anno, tuttavia, le scuole, attraverso un ambiente interattivo disponibile dal 2 aprile, sul sito www.wikicompetenze.it, potranno ricavare spunti o inserire suggerimenti per la messa a punto di proposte di certificazione delle competenze.
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